Faq: domande e risposte in tema di amministrazione di sostegno

Qual è la differenza fra procura generale e procura speciale e l’istituto dell’ads? e in quali casi è opportuno prediligere le prime?

Fino a che le residue capacità della persona non sono compromesse dal decorso della malattia, con particolare riguardo alle capacità cognitive, questi può attribuire ad altro o altri soggetti cumulativamente, mediante un negozio unilaterale denominato PROCURA, il potere di farsi rappresentare. La procura può essere speciale o generale, è speciale quando concerne uno o più singoli affari specificamente determinati.
La procura può essere data a una sola persona oppure a più persone; in questo secondo caso il rappresentato stabilisce se i rappresentanti possono operare anche disgiuntamente fra loro oppure devono agire congiuntamente.
E' consigliabile che la procura venga conferita con la forma dell'atto pubblico, rivolgendosi a un pubblico ufficiale, e tra questi, in particolare, ad un notaio. Tale forma consente di attribuire al rappresentante anche il potere di stipulare atti di straordinaria amministrazione come la vendita di un immobile e dà altresì maggiore tranquillità sulla sua validità nei confronti dei terzi verso i quali viene utilizzata.
La procura non può essere rilasciata da un soggetto che ha una compromissione della capacità di comprenderne il significato: in tal caso, infatti, la procura sarebbe invalida e, addirittura, volendola formalizzare nella forma dell'atto pubblico, il notaio o altro pubblico ufficiale doverosamente si rifiuterebbe di stipulare. In tali situazioni è necessario ricorrere all’istituto giuridico di rappresentanza dell’amministrazione di sostegno.
La procura si addice a situazioni in cui la compromissione della persona ad attendere alle normali attività ha natura fisica.

 


RICORSO
Quando e con quali modalità è possibile chiedere un amministratore di sostegno urgente e provvisorio?

L’ art 405 c.c. stabilisce che: “Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un ads provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.”
In casi di particolare urgenza si può quindi richiedere la nomina di un amministrazione di sostegno provvisorio per il compimento di singoli atti; l’urgenza andrà specificata e motivata all’interno del ricorso.
Qualora il Giudice Tutelare ravvisi l’urgenza nominerà un amministratore di sostegno provvisorio che sarà legittimato a compiere solo quella azione per la quale si è richiesta la nomina con urgenza.
Ad oggi, i tempi per la fissazione dell’udienza di nomina dell’amministratore di sostegno sono contenuti nei 60 giorni previsti dalla legge  (art 405 cc. “ Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta) dalla data del deposito del ricorso in cancelleria.
La richiesta di una nomina provvisoria con urgenza deve essere circoscritta ai soli casi eccezionali che hanno necessità di una pronuncia immediata.


L’amministratore di sostegno può decidere il luogo di vita del beneficiario ? (es: l’ads può decidere se il beneficiario deve restare in struttura piuttosto che al domicilio?)

Nè il Giudice Tutelare, nè tanto meno l’amministratore di sostegno possono decidere in maniera coercitiva e contro la volontà del beneficiario dove quest’ultimo debba risiedere.
L’amministratore di sostegno ex art. 410 c.c. nello svolgimento dei suoi compiti dovrà tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e dovrà tempestivamente informare quest’ultimo circa gli atti da compiere.
E’ opportuno quindi che decisioni importanti e delicate come quelle relative alla dimora del beneficiario e al suo stile di vita siano decisioni frutto di un progetto condiviso tra beneficiario, ads e servizi (qualora fossero presenti); tali scelte  dovranno rispettare  il più possibile le volontà e le aspettative di vita del beneficiario e conciliarsi con quelle che sono le sue patologie e la sua  disponibilità economica

Nel caso in cui il futuro beneficiario non sia concorde sulla nomina di un amministratore di sostegno, è possibile presentare ugualmente il ricorso?

Si, qualora il soggetto che intenda depositare il ricorso per la nomina di un ads sia legittimato a farlo (ex art. 406 c.c.), potrà provvedere al deposito del ricorso anche in caso di volontà contraria del futuro beneficiario. Sarà poi il Giudice Tutelare che valuterà se il soggetto si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi e pertanto bisognoso della assistenza di un amministratore di sostegno (ex art 404 c.c.). La valutazione avverrà attraverso l’audizione del futuro beneficiario e dei parenti, la visione di certificati medici, le relazioni dei servizi o eventuali consulenze tecniche.

Per la presentazione del ricorso è necessario il consenso dei parenti?

Poiché la nomina di un amministratore di sostegno comporta la limitazione della capacità d’agire di un soggetto, è necessario, ai fini della procedura, che vengano messi a conoscenza tutti i parenti entro il IV  grado della persona fragile.
Per quanto riguarda la prassi del Tribunale di Bologna: qualora il cittadino depositi il ricorso usando l’apposita modulistica (reperibile sul sito del tribunale e in questo sito) dovrà allegare a questa il consenso di tutti i parenti entro il II, del coniuge e dei parenti entro il IV che abbiano un rapporto stretto e significativo con i beneficiario e informazioni utili per il Giudice Tutelare. Tale modulo del consenso (presente nella sezione modulistica) andrà fatto compilare uno per ciascun parente ed a questo andrà allegata sempre la fotocopia di un documento di identità.
Nel caso in cui, il giorno dell’udienza, dovessero mancare il consenso di uno o più parenti, il Giudice Tutelare potrebbe rinviare l’udienza per sentire i parenti che hanno rifiutato il consenso o per acquisirlo ovvero per acquisire agli atti la prova che i medesimi siano stati informati della procedura (con notifica).

Come e quando l’amministratore di sostegno appena nominato può richiedere le copie del provvedimento?

Se il giorno dell’udienza sono presenti il beneficiario ed il ricorrente, sono stati informati i parenti, è presente tutta la documentazione richiesta nel ricorso e c’è una persona disposta ad assumere l’incarico di ads, il Giudice Tutelare redigerà contestualmente il decreto di nomina e provvederà al giuramento dell’ads.
Trascorsi 15 giorni dal giuramento, l’ads potrà recarsi poi presso la cancelleria del Giudice Tutelare per richiedere copia autentica del provvedimento di nomina e del verbale di giuramento.
E’ necessario presentare delle marche da bollo il cui importo varia in relazione al numero delle pagine del provvedimento e all’eventuale urgenza (vedi allegato marche da bollo presente nel sito del Tribunale e in questo sito)
E’ inutile recarsi in cancelleria subito dopo il giuramento per richiedere le copie del provvedimento poiché il fascicolo (contenente il decreto di nomina) non sarà ancora materialmente presente.

 

ISTANZE 

Con quale modalità è possibile presentare le istanze in cancelleria?

Le istanze possono essere di due tipi o AUTORIZZATIVE, quando è necessario che il Giudice Tutelare conceda o meno l’autorizzazione per il compimento di azioni straordinarie (compravendita di immobili, chiusura conti correnti bancari, investimento di denaro in titoli....)  oppure INFORMATIVE quando si ha la necessità di inviare un aggiornamento al Giudice, oppure per richiedere consigli in merito a situazioni particolari  o per richiedere un appuntamento per un incontro di persona..
All'istanza vanno allegati tutti i documenti che possono essere utili al Giudice Tutelare per poter rilasciare (o in alcuni casi negare) l'autorizzazione. Per esempio nel caso di richiesta investimento di somme di denaro in titoli bancari andrà allegata la documentazione bancaria che attesta le caratteristiche dell'investimento.
Le istanze , redatte in carta semplice ed esenti da bollo, devono essere consegnate preferibilmente di persona alla Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bologna, Via Farini, 1 oppure inviate per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nelle istanze  vanno riportati ben leggibili il nome, cognome, indirizzo, telefono ed eventualmente numero di fax.

Cosa deve fare l’amministratore di sostegno quando il beneficiario riceve un eredità e qual è la procedura?

Quando il beneficiario è erede l’amministratore di sostegno deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per accettare, in nome e per conto del beneficiario, l’eredità, nella maggior parte delle situazioni con BENEFICIO D’INVENTARIO.
L’accettazione con beneficio d’inventario serve all’erede per mantenere separato il suo patrimonio personale da quello del defunto. In questo modo l’erede ha la possibilità di estinguere i debiti del defunto utilizzando il suo patrimonio ereditario e non sarà obbligato a ricorrere al proprio patrimonio personale. Allo stesso tempo, però, i creditori del defunto hanno diritto di preferenza rispetto ai creditori dell’erede sul patrimonio ereditato. Una volta avuta l’autorizzazione dal giudice tutelare l’amministratore di sostegno dovrà presentare  l’autorizzazione e la dichiarazione  con beneficio d’inventario presso la cancelleria competente per iniziare la procedura di successione. Presso la cancelleria delle successioni si procederà, poi, con la nomina di un cancellerie del tribunale e di un notaio per effettuare l’inventario.

Quando avviene il decesso del beneficiario, l’ads può far fronte alle spese del funerale in assenza di reti parentali o amicali che possano provvedervi?

Con il decesso del beneficiario decade automaticamente anche l’incarico di amministratore di sostegno e l’amministratore di sostegno dovrà informare dell’evento il giudice tutelare e provvedere, entro 60 giorni, a svolgere le ultime azioni consentite che consistono nel depositare presso la cancelleria del giudice competente il rendiconto finale dell’amministrazione e il certificato di morte. Talvolta accade che l’amministratore di sostengo sia l’unica persona vicina al beneficiario defunto e che quindi debba provvedere all’organizzazione e al pagamento del funerale.
In tali situazioni il giudice tutelare dispone  (in via preventiva o in sede di ratifica) il pagamento da parte dell’amministratore di sostegno delle spese urgenti con operazioni su conti e depositi intestati al defunto e presso i quali l’amministratore di sostegno risultava già censito e autorizza il pagamento degli oneri funerari.

Qual è la differenza fra azione ordinaria e straordinaria che l’amministratore di sostegno può compiere?

La possibilità per l’amministratore di sostegno di agire in nome e per conte del beneficiario(POTERI DI RAPPRESENTANZA) oppure insieme al beneficiario (POTERI DI ASSISTENZA) viene conferita dal giudice tutelare e descritta nel decreto di nomina, che dettagliatamente riporta gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti dall’amministratore di sostegno.
Tutti gli atti che non sono elencati e previsti nel decreto rimangono nella piena capacità di agire del beneficiario.
Quando, però, l’azione da compiere fuoriesce dall’ordinaria amministrazione perché va ad incidere significativamente in maniera positiva o negativa sul patrimonio del beneficiario (ad esempio è necessario vendere un immobile oppure acquistare un automobile, accettare un’eredità, fare investimenti ovvero disinvestire etc.) è necessario che l’amministratore di sostengo richieda, attraverso la presentazione di un apposita istanza alla cancelleria competente, l’autorizzazione al giudice tutelare perché si tratta di un azione straordinaria.

Qual è la documentazione necessaria da allegare alle istanze per il compimento di atti di straordinaria amministrazione?

Alla richiesta di autorizzazione alla vendita di immobili dovrà sempre essere allegata una dettagliata perizia di stima del valore predisposta da professionista e giurata con specificazione di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli; atto di provenienza.
Alla richiesta di autorizzazione ad investimenti mobiliari deve essere allegata la copia dell’estratto conto aggiornato del conto corrente e per investimenti diversi da titoli di Stato o buoni Postali dovrà essere allegata l’opportuna documentazione atta ad evidenziare che vi è comunque garanzia del capitale investito, l’assenza di rischio e la durata dell’investimento (dovendosi comunque normalmente prediligere investimenti a breve termine).

Quando l’amministratore di sostegno può richiedere il rimborso delle spese sostenute (es: benzina, trasporti, parcheggio etc..)? Qual è la differenza fra rimborso spese ed equo indennizzo che il giudice può riconoscere?

L’art. 411 del codice civile, comma 1, estende all’amministratore di sostegno l’applicabilità dell’art. 379 c.c., che statuisce il principio generale della GRATUITA’ dell’incarico ricoperto del tutore.
Principio che trova fondamento nel concetto di solidarietà sociale e famigliare e si giustifica per il fatto che l’attività “viene svolta nell’interesse di soggetti incapaci e quindi meritevoli di un attenzione maggiore da parte della collettività”.
L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico, possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese sostenute ed in taluni casi un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione alla difficoltà dell’amministrazione, quindi al tipo di attività prestata, e all’entità del patrimonio del beneficiario. L’equo indennizzo e il rimborso spese sostenute nello svolgimento dell’incarico non possono mai tradursi in un compenso e possono essere richieste al giudice tutelare con la presentazione del rendiconto annuale. Tutte le spese di cui si chiede il rimborso devono essere opportunamente documentate.

ELENCO METROPOLITANO DEGLI ADS VOLONTARI

Come si può dare la disponibilità per essere  iscritti all’elenco metropolitano degli amministratori di sostegno volontari?

Il cittadino interessato a dare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno VOLONTARIO potrà fare in qualsiasi momento richiesta di iscrizione all’elenco metropolitano. Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul  sito: www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it , oppure contattando l’Ufficio del Progetto “SOStengo!” il lunedì dalle 9.00 – 14.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 18.00 sia tramite telefono 051/5288537 che per e-mail: sostengo@cittametropolitana.bo.it.