Quando e con quali modalità è possibile chiedere un amministratore di sostegno urgente e provvisorio?


L’ art 405 c.c. stabilisce che: “Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un ads provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.”
In casi di particolare urgenza si può quindi richiedere la nomina di un amministrazione di sostegno provvisorio per il compimento di singoli atti; l’urgenza andrà specificata e motivata all’interno del ricorso.
Qualora il Giudice Tutelare ravvisi l’urgenza nominerà un amministratore di sostegno provvisorio che sarà legittimato a compiere solo quella azione per la quale si è richiesta la nomina con urgenza.
Ad oggi, i tempi per la fissazione dell’udienza di nomina dell’amministratore di sostegno sono contenuti nei 60 giorni previsti dalla legge  (art 405 cc. “ Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta) dalla data del deposito del ricorso in cancelleria.
La richiesta di una nomina provvisoria con urgenza deve essere circoscritta ai soli casi eccezionali che hanno necessità di una pronuncia immediata.