Qual è la differenza fra azione ordinaria e straordinaria che l’amministratore di sostegno può compiere?


La possibilità per l’amministratore di sostegno di agire in nome e per conte del beneficiario(POTERI DI RAPPRESENTANZA) oppure insieme al beneficiario (POTERI DI ASSISTENZA) viene conferita dal giudice tutelare e descritta nel decreto di nomina, che dettagliatamente riporta gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti dall’amministratore di sostegno.
Tutti gli atti che non sono elencati e previsti nel decreto rimangono nella piena capacità di agire del beneficiario.
Quando, però, l’azione da compiere fuoriesce dall’ordinaria amministrazione perché va ad incidere significativamente in maniera positiva o negativa sul patrimonio del beneficiario (ad esempio è necessario vendere un immobile oppure acquistare un automobile, accettare un’eredità, fare investimenti ovvero disinvestire etc.) è necessario che l’amministratore di sostengo richieda, attraverso la presentazione di un apposita istanza alla cancelleria competente, l’autorizzazione al giudice tutelare perché si tratta di un azione straordinaria.