Nel caso in cui il futuro beneficiario non sia concorde sulla nomina di un amministratore di sostegno, è possibile presentare ugualmente il ricorso?


Si, qualora il soggetto che intenda depositare il ricorso per la nomina di un ads sia legittimato a farlo (ex art. 406 c.c.), potrà provvedere al deposito del ricorso anche in caso di volontà contraria del futuro beneficiario. Sarà poi il Giudice Tutelare che valuterà se il soggetto si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi e pertanto bisognoso della assistenza di un amministratore di sostegno (ex art 404 c.c.). La valutazione avverrà attraverso l’audizione del futuro beneficiario e dei parenti, la visione di certificati medici, le relazioni dei servizi o eventuali consulenze tecniche.