Quando l’amministratore di sostegno può richiedere il rimborso delle spese sostenute (es: benzina, trasporti, parcheggio etc..)? Qual è la differenza fra rimborso spese ed equo indennizzo che il giudice può riconoscere?


L’art. 411 del codice civile, comma 1, estende all’amministratore di sostegno l’applicabilità dell’art. 379 c.c., che statuisce il principio generale della GRATUITA’ dell’incarico ricoperto del tutore.
Principio che trova fondamento nel concetto di solidarietà sociale e famigliare e si giustifica per il fatto che l’attività “viene svolta nell’interesse di soggetti incapaci e quindi meritevoli di un attenzione maggiore da parte della collettività”.
L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico, possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese sostenute ed in taluni casi un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione alla difficoltà dell’amministrazione, quindi al tipo di attività prestata, e all’entità del patrimonio del beneficiario. L’equo indennizzo e il rimborso spese sostenute nello svolgimento dell’incarico non possono mai tradursi in un compenso e possono essere richieste al giudice tutelare con la presentazione del rendiconto annuale. Tutte le spese di cui si chiede il rimborso devono essere opportunamente documentate.